La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità nel panorama degli adempimenti societari: l’obbligo per gli amministratori di comunicare al Registro delle Imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata personale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la nota del 12 marzo 2025 n. 43836, ha fornito le prime indicazioni operative alle Camere di Commercio.

Fonti normative: Legge 207/2024 e Nota n. 43836/2025

Chi sono i soggetti obbligati

Il Ministero ha chiarito che l’obbligo interessa le forme societarie, sia di persone che di capitali.

Sono ricomprese anche le reti di imprese in presenza di determinate condizioni (fondo comune e svolgimento di attività commerciale rivolta ai terzi).

Per quanto riguarda i soggetti specifici tenuti all’adempimento, ricomprende tutte le persone cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali. L’elemento caratterizzante è la titolarità delle funzioni di amministrazione, direzione e organizzazione dell’impresa.

In questa categoria rientrano tutti gli amministratori: ordinari, liquidatori, componenti di organi collegiali.

Sono esclusi dall’adempimento:

  • Le società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
  • Le società di mutuo soccorso;
  • I consorzi, anche con attività esterna;
  • Le società consortili.

Tempistiche e modalità di adempimento

Le tempistiche di adempimento variano in base alla data di costituzione della società:

  • Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025: è previsto il termine del 30 giugno 2025 per regolarizzare la situazione;
  • Per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi: l’obbligo scatta al momento della domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche se avviene prima del 30 giugno 2025.

Caratteristiche dell’indirizzo PEC

Il Ministero ha adottato una posizione chiara e netta: l’indirizzo dell’amministratore deve essere distinto da quello dell’impresa.

L’eventuale coincidenza tra i due recapiti, che potrebbe essere stata indicata in via provvisoria, dovrà essere corretta entro il termine del 30 giugno 2025.

È invece espressamente consentito che un medesimo soggetto, qualora ricopra la carica di amministratore in più società, possa utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.

In presenza di organi amministrativi pluripersonali (come consigli di amministrazione), la circolare precisa che deve essere iscritto un indirizzo PEC distinto per ciascun amministratore, escludendo la possibilità di utilizzare un recapito unico per l’intero organo.

Conseguenze della mancata comunicazione

L’omessa indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori ha importanti conseguenze procedurali e sanzionatorie:

Impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa;
Comporta la sospensione del procedimento da parte della Camera di commercio, con assegnazione di un termine massimo di trenta giorni per l’integrazione; in caso di mancata integrazione nei termini, la domanda viene rigettata.

Sotto il profilo sanzionatorio, trova applicazione l’art. 2630 c.c., che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi ometta di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese nei termini prescritti. È prevista la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui l’adempimento avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza.

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